Statuto

ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO


Titolo I – Principi generali e Attività dell’Istituto


Art. 1 – (Natura giuridica e compiti istituzionali)

1. L’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, di seguito ISRI, la cui sede centrale è ubicata a Roma nel complesso del Vittoriano, è un ente di studio e ricerca a base associativa con personalità giuridica pubblica, vigilato dal Ministero della Cultura. È inserito, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nel sistema strutturato a rete degli enti operanti nel campo della ricerca storica ed è coordinato dalla Giunta storica nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 (come modificato dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2023, n. 108).

2. L’Istituto svolge i seguenti compiti:

a. la promozione e il progresso degli studi sulla storia d’Italia dal periodo preparatorio dell’Unità e dell’Indipendenza sino al termine della Prima Guerra Mondiale, attraverso la raccolta, la conservazione e la messa a disposizione a fini di studio e ricerca di documenti, pubblicazioni e cimeli;

b. la cura di edizioni di fonti, di memorie e di studi specialistici anche mediante specifiche azioni di sostegno;

c. l’organizzazione di congressi scientifici;

d. l’adozione di iniziative volte a diffondere i risultati di tali studi presso la società civile ed in particolare verso coloro i quali hanno responsabilità d’insegnamento.

3. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dal presente Statuto.

4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione e coordinamento con altri istituti storici – in particolare con quelli inseriti nel sistema strutturato a rete, di cui all’articolo 1, comma 2, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 -università, centri di ricerca, enti pubblici nazionali, enti e organismi internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche e private.


Art. 2 – (Valori fondamentali)


Art. 3 – (Funzioni istituzionali)

1. Sono funzioni istituzionali primarie dell’ISRI la ricerca, la promozione culturale e la formazione storica, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali di cui all’articolo 2, della libertà di ricerca e di insegnamento dei docenti, professori e ricercatori, e dei diritti degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che a tali attività sono chiamati a concorrere, avendo come riferimento e obiettivo primario l’interesse dell’istituzione, della comunità scientifica e del progresso delle conoscenze. A tal fine cura e valorizza le relazioni con gli studiosi e promuove i rapporti con gli enti, anche associativi, che si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.

2. L’ISRI mira ad assicurare un legame sinergico tra attività di ricerca e insegnamento; assicura altresì ai singoli e alle proprie strutture quanto necessario all’espletamento delle attività istituzionali nell’ambito delle risorse disponibili, provenienti dalle entrate economiche di cui all’articolo 9 e nel rispetto di una equilibrata ripartizione delle risorse stesse.

3. L’ISRI adotta il metodo della programmazione e del controllo complessivo della gestione e informa le proprie strategie gestionali al principio dell’equilibrio economico-finanziario, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le proprie attività.


Art. 4 – (Attività)

1. L’ISRI svolge la sua opera avvalendosi dell’attività della sede centrale e dei Comitati territoriali, di cui all’articolo 16, coincidenti con una o più Province o con Città metropolitane. In particolare, l’ISRI promuove:

a. la pubblicazione della rivista “Rassegna storica del Risorgimento” e di collane editoriali scientifiche;

b. l’attività scientifica, didattica ed espositiva del Museo Centrale del Risorgimento in Roma, al Vittoriano e la costituzione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;

c. l’azione di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenere il libero accesso ed utilizzo agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;

d. lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, manifestazioni culturali, rassegne, convegni di studiosi e partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri enti;

e. la cura della formazione e dell’aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie, secondo modalità da concordare in apposite convenzioni stipulate tra l’ISRI, il Ministero dell’istruzione e merito e il Ministero della Cultura;

f. lo svolgimento, in convenzione con università e con centri di ricerca, di attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonché attività di formazione e di ricerca post-dottorale, continua, permanente e ricorrente nel proprio campo di attività;

g. l’istituzione di una Scuola di Storia del Risorgimento.


Art. 5 – (Pubblicità e trasparenza)

1. L’ISRI garantisce la pubblicità di tutte le attività svolte, e in particolare del loro oggetto, delle modalità di svolgimento, dei responsabili e delle fonti di finanziamento, avvalendosi di un proprio sito web.

2. Le delibere degli organi collegiali e i relativi verbali sono pubblici e vengono pubblicati secondo quanto stabilito dai medesimi organi in un apposito spazio web, nel rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla riservatezza e di tutela dei dati personali.

3. L’ISRI assicura, anche mediante appositi regolamenti e in conformità alla legge, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso civico.


Titolo II – Organi dell’Istituto


Art. 6 – (Organi statutari)

1. Sono organi statutari dell’ISRI: il Direttore e il Consiglio direttivo e di consulenza scientifica.

2. In conformità con le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, l’ISRI è retto da un Direttore e da un Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, nominati dal Ministro della Cultura secondo le procedure indicate negli articoli seguenti.

Art. 7 – (Il Direttore)

1. Il Direttore dell’ISRI ha la rappresentanza legale e istituzionale dell’ente e dura in carica sei anni con la possibilità di essere confermato una sola volta. È responsabile del perseguimento dei fini dell’istituto secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. L’incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

2. Il Direttore, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 (come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2023, n. 108), è nominato dal Ministro della cultura fra professori universitari di prima fascia in materie storiche o nelle discipline affini ovvero tra gli studiosi di riconosciuta fama nelle medesime materie o nelle discipline affini. A tal fine, il Ministero della cultura pubblica apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti.

3. Ai fini di cui al comma 2 è predisposta una terna di nominativi da parte di una Commissione di tre componenti nominata dal Ministro della cultura di cui fanno parte professori universitari di prima fascia in materie storiche o nelle discipline affini ovvero studiosi di riconosciuta fama nelle medesime materie o nelle discipline affini.

4. Il Direttore:

a. coordina e sovraintende a tutte le attività dell’Istituto, di cui promuove le relative iniziative, adotta gli atti amministrativi di competenza, anche in riferimento al trattamento economico del personale dipendente;

b. dirige la “Rassegna Storica del Risorgimento”, il Museo del Risorgimento e la Scuola storica del Risorgimento e assicura, di concerto con il Ministero vigilante, il raccordo tra le attività dell’Istituto e l’attività scientifica e di ricerca del Museo centrale del Risorgimento;

c. presiede il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, di cui convoca le adunanze e assicura l’esecuzione delle deliberazioni;

d. garantisce l’osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;

e. ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, esercita l’azione disciplinare nei confronti del personale dipendente dall’istituto e applica, nel rispetto del principio del giusto procedimento e delle norme di legge le previste sanzioni disciplinari, debitamente motivate;

f. nomina un membro del Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica nell’incarico di Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo e al quale può delegare specifiche funzioni, e può conferire altri incarichi ai singoli consiglieri;

g. è membro di diritto del Consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale;

h. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.


Art. 8 – (Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica)

1. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 (come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2023, n. 108), è composto da nove Consiglieri, oltre al Direttore.

2. I Consiglieri sono scelti:

a. Sei tra professori universitari di prima fascia o seconda fascia, ricercatori universitari, anche a tempo determinato, in materie storiche o nelle discipline affini, scelti secondo le procedure indicate nell’art. 7.

b. Tre tra i rappresentanti eletti fra i Direttori dei Comitati territoriali dell’ISRI.

3. I nove consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica:

a. esercita compiti di programmazione e di indirizzo e di consulenza per le attività dell’ISRI;

b. approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre dell’anno precedente all’esercizio finanziario di riferimento e il conto consuntivo entro il mese di marzo dell’anno successivo a ciascun esercizio finanziario. Entrambi i documenti sono trasmessi, entro quindici giorni dall’approvazione, alla Giunta storica nazionale, corredati da relazioni esplicative, per gli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 (come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2023, n. 108).

5. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica si riunisce, con validità formale delle adunanze, allorquando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti presenti.

6. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica è convocato almeno ogni quattro mesi durante l’anno.


Titolo III – Autonomia organizzativa, gestionale e regolamentare


Art. 9 – (Entrate economiche)

1. Fermi restando i principi di pubblicità, di trasparenza e di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni gestionali, l’ISRI informa l’esercizio delle proprie funzioni amministrative, gestionali, organizzative e tecniche a criteri di economicità, di efficacia, efficienza e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’istituto medesimo.

2. Le entrate finanziarie dell’ISRI possono essere costituite da:

a. contributo ordinario e straordinario dello Stato;

b. quote sociali;

c. vendita di pubblicazioni;

d. eventuali proventi derivanti dall’attività scientifica, didattica ed espositiva per il Museo centrale del Risorgimento;

e. contributi di enti e di privati;

f. lasciti e donazioni.

g. finanziamenti dell’Unione Europea;

h. corrispettivi connessi a convenzioni, accordi, e contratti.

3. Le entrate devono essere accuratamente documentate, sia per quanto riguarda la provenienza, sia in caso di lasciti o donazioni nella descrizione di eventuali oggetti. Appositi registri contabili devono certificare le entrate e la loro destinazione d’uso.


Art.10 – (Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell’ISRI, al pari degli altri Istituti storici integrati nel sistema strutturato a rete, è un organismo della Giunta storica nazionale. La composizione, la nomina dei membri e la competenza del Collegio sono disciplinate dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 (come modificato dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2023, n. 108).


Art.11 – (Personale alle dipendenze dell’Istituto)

1. Il personale dipendente è assunto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Le modalità di reclutamento e di selezione del personale sono definite nel rispetto della normativa vigente. L’Istituto si dota, inoltre, di strumenti intesi a:

a. prevenire e rimuovere situazioni e comportamenti lesivi delle prerogative, dei diritti e delle opportunità dei singoli lavoratori;

b. tutelare la sicurezza, la salute e il benessere psico-fisico del personale, assicurando la salubrità e l’adeguatezza delle strutture degli ambienti di lavoro, nonché a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione, molestia e violenza morale o psicologica;

c. elaborare e attuare programmi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale.

2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo operante presso l’ISRI è disciplinato, al pari degli altri istituti inseriti nel sistema strutturato a rete, dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, anche con l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale degli enti pubblici non economici.

3. Si applicano, inoltre, le vigenti disposizioni relative al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, comandato o distaccato a prestare temporaneamente servizio presso l’ISRI.

4. Le delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte all’approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il personale dipendente dell’ISRI non può fare parte del Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, né di altri organi rappresentativi dei Comitati territoriali, di cui all’articolo 16.


Art.12 – (Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica predispone il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto e lo trasmette ai Ministri competenti per l’approvazione. Il Regolamento è approvato con decreto del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Il Regolamento reca le disposizioni concernenti l’organizzazione generale dell’ISRI, le modalità di funzionamento degli organi statuari e dei Comitati territoriali, le procedure per costituzione, l’elezione e lo scioglimento degli organi dell’Istituto nonché per la formazione e la modificazione delle sue strutture e disciplina le altre materie indicate da specifiche disposizioni del presunto Statuto.


Art. 13 – (Regolamento di servizio del personale dipendente dell’ISRI)

1. Il regolamento di servizio integra la disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio alle dipendenze dell’Istituto. Esso riporta, in forma compendiata, i maggiori istituti giuridici relativi ad orario di lavoro, permessi, ferie, assenze per malattia ed altre disposizioni recate dalla normativa vigente in materia e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili allo stesso personale.

2. Il Regolamento di servizio deve essere portato a conoscenza di tutto il personale. Ciascuno dei dipendenti può trattenere una copia.


Art. 14 – (Adozione, efficacia e modificazione dei regolamenti interni)

1. Tutti i regolamenti interni fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, sono adottati dal Direttore dell’ISRI, previo parere favorevole del Ministero vigilante. Sono efficaci decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel sito web dell’ISRI.

2. Le modificazioni dei regolamenti seguono le norme e le procedure previste dal presente Statuto per la loro adozione.


Titolo IV – Attività associativa ed organismi periferici e consultivi


Art. 15 – (Soci)

1. Può essere ammesso in qualità di socio chiunque, interessato a condividere le finalità dell’ISRI e a partecipare alle sue attività, ne faccia domanda presso la sede centrale o uno dei Comitati territoriali.

2. I soci possono essere ammessi come temporanei o vitalizi ed hanno diritto di ricevere gratuitamente una copia di ogni pubblicazione della “Rassegna storica del Risorgimento” e a di accedere alle facilitazioni dal Direttore dell’ISRI e dai Comitati territoriali.

3. Sono ammessi come soci anche enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato. Le domande degli enti sono esaminate e approvate ai sensi del comma 2.

4. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica dell’ISRI può conferire il titolo di socio onorario a chi abbia in modo eminente cooperato nel proseguire le finalità dell’ISRI. La proposta di conferimento di socio può essere presentata anche dai Comitati territoriali. I soci onorari possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e di consulenza scientifica senza diritto di voto. La loro presenza non è considerata ai fini della validità delle riunioni.


Art. 16 – (Comitati territoriali)

1. In ogni Provincia e Città metropolitana in cui siano presenti non meno di dieci soci dell’ISRI può essere costituito un Comitato territoriale, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell’ISRI stesso. Un Comitato territoriale può essere costituito anche in più Province limitrofe.

2. Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto da un Direttore, da non meno di tre soci effettivi e non più di cinque soci aggregati, il cui numero può variare in ragione delle esigenze locali.

3. Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato, riuniti in assemblea, durano in carica un triennio e sono rinnovabili per una sola volta. Il Consiglio direttivo è chiamato a votare sulle iniziative del Comitato. I soci che non possono partecipare all’assemblea hanno la facoltà di far pervenire a quest’ultima il loro voto in busta chiusa e sigillata.

4. I Direttori dei Consigli direttivi, riuniti anch’essi in assemblea, procedono ogni tre anni, alla elezione di tre rappresentanti all’interno del Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica dell’ISRI come previsto al precedente articolo 8.


Art. 17 – (Quote sociali e lasciti)

1. Le quote sociali vengono fissate dal Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica nella composizione di cui all’art.8, comma1. I Comitati territoriali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Direzione.

2. L’ISRI può ricevere lasciti e donazioni per fini congruenti con i compiti che svolge.


Titolo V – Disposizioni comuni, transitorie e finali


Art. 18 – (Adunanze e Congressi)

1. Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci sono stabilite dal Regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all’anno. La loro organizzazione è devoluta al Comitato territoriale designato di volta in volta dal Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica.


Art. 19 – (Validità delle riunioni e delle deliberazioni)

1. Le riunioni degli organi si svolgono in idoneo locale individuato dal Direttore dell’ISRI e dai Direttori dei Comitati territoriali. Le stesse possono svolgersi, anche in via telematica, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Le riunioni degli organi sono valide se:

a. Tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche in forma telematica, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione;

b. sono presenti almeno la metà dei componenti.

3. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al comma 2, lettera b) non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza comprovandone i motivi. Delle ragioni delle assenze e del computo del numero legale è dato atto nel verbale di riunione. In ogni caso la riunione non è valida se non sono presenti almeno tre componenti.

4. L’ordine del giorno è stabilito dal Direttore dell’ISRI anche su proposta dei Direttori dei Comitati territoriali e deve indicare, le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata nei casi previsti dal presente Statuto. Nell’ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto, arrotondato all’unità superiore, dei componenti dei Comitati.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Coloro che esprimono voto di astensione sono considerati presenti.

6. Nessuno può essere presente alla discussione né concorrere alla deliberazione delle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado.

7. Le ulteriori modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.


Art. 20 – (Verbalizzazione)

1. I verbali delle riunioni degli organi sono approvati all’inizio della riunione successiva e di ciò deve essere dato atto nei verbali medesimi e devono contenere le firme del Direttore e del Segretario della riunione, nominato di volta in volta dal Direttore.

2. Gli organi dei verbali sono conservati a cura della segreteria dell’ISRI e della direzione dei Comitati territoriali.


Art. 21 – (Modifica dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento)

1. Le proposte di modificazioni dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento sono formulate dal Direttore dell’ISRI e sottoposte al Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le modificazioni sono approvate secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n.255 (come modificato dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2023, n. 108).

2. Decorsi cinque anni dall’approvazione del presente Statuto e dall’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento, e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica procede a una verifica revisionale dei predetti atti normativi al fine di possibili modificazioni.


Art. 22 – (Disposizioni transitorie)

1. Al fine di assicurare la continuità operativa dell’Istituto e la funzionalità degli strumenti normativi e organizzativi interni, il Ministero della Cultura, entro trenta giorni dall’approvazione del presente Statuto, può provvedere alla nomina per sei anni del Direttore e per tre anni del Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, in deroga alle norme previste in materia dallo stesso Statuto.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 non possono essere confermati.


Art. 23 – (Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore alla data di adozione del decreto di approvazione da parte del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.